Agenzia delle Entrate, CCNL: diffida alla Direzione Regionale Lombardia
Le Segreterie Nazionali di CONFINTESA FP, CISL FP, CONFSAL/UNSA, FLP hanno inviato una diffida formale alla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla nota prot. 0090279 del 27 giugno scorso, a firma del Direttore Regionale Antonino Di Geronimo.
La contestazione, condivisa anche con il Direttore Generale dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, e con i vertici della Direzione Centrale Risorse Umane e Divisione Risorse, riguarda il palese contrasto tra quanto sostenuto nella comunicazione regionale e le disposizioni vigenti del CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, le interpretazioni ufficiali fornite dall’ARAN e consolidati precedenti giurisprudenziali.
I motivi della diffida
In particolare, i sindacati evidenziano come il CCNL sottoscritto il 27 gennaio 2025 sia pienamente vincolante per tutte le amministrazioni comprese nel comparto, senza possibilità di deroghe unilaterali da parte dei singoli uffici o articolazioni territoriali. La nota della Direzione lombarda, secondo le sigle firmatarie, disconosce l’autorità dell’ARAN — incaricata per legge di rappresentare le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva e fornire interpretazioni autentiche dei contratti nazionali — e ignora i pronunciamenti giurisprudenziali che, in casi analoghi, hanno confermato la legittimità delle disposizioni contrattuali e dei soggetti titolati a partecipare alla contrattazione integrativa.
Il livello regionale di confronto non può essere escluso
I sindacati contestano inoltre la pretesa di escludere, a livello regionale, il confronto sindacale previsto dal CCNL. La presenza di livelli di contrattazione regionali, quale articolazione di quella nazionale, è da sempre riconosciuta all’interno dell’Agenzia delle Entrate, e nessuna modifica in tal senso è stata introdotta nell’attuale CCNL Funzioni Centrali.
Richieste e riserve
Con la diffida, CONFINTESA FP, CISL FP, CONFSAL/UNSA, FLP chiedono il ritiro immediato della nota e la convocazione delle riunioni sindacali nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali e delle interpretazioni ARAN. In mancanza di un tempestivo riscontro, le organizzazioni sindacali si riservano di intraprendere tutte le azioni legali a tutela dei diritti sindacali e dei propri iscritti, comprese le denunce per condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.