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Decreto PA, Confintesa FP: i diritti retributivi non si ridefiniscono per esigenze di bilancio

Confintesa FP critica le norme che incidono retroattivamente su ferie, buoni pasto e trattamento economico del personale pubblico, chiedendo che retribuzioni e organizzazione del lavoro tornino a essere materia esclusiva della contrattazione collettiva. Apprezzamento, invece, per le disposizioni che restituiscono spazio al confronto sindacale e per alcune misure di stabilizzazione

I DIRITTI RETRIBUTIVI NON SI RIDEFINISCONO PER ESIGENZE DI BILANCIO

Il Consiglio dei ministri, riunitosi nel tardo pomeriggio del 4 agosto 2026, ha approvato il decreto-legge sulla funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, provvedimento nel quale convivono disposizioni che riportano alla contrattazione collettiva materie che le erano state sottratte e disposizioni che, all'opposto, sostituiscono la legge alla contrattazione su questioni retributive. Le valutiamo entrambe con il medesimo criterio, che è quello che sosteniamo da sempre: l'organizzazione del lavoro e il trattamento economico dei dipendenti pubblici si definiscono al tavolo negoziale.

Le disposizioni che ci vedono contrari stabiliscono che dalla pausa per il recupero delle energie psico-fisiche non discende, di per sé, il diritto al servizio mensa né alle sue forme sostitutive, buono pasto compreso, ed escludono dalla retribuzione dei giorni di ferie i compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni. Poiché sono formulate come chiarimento di norme già vigenti, i loro effetti si estendono anche al periodo anteriore, incidendo su posizioni maturate e su giudizi in corso; e sul movente non occorre alcuna illazione, giacché è il testo stesso a condizionare il riconoscimento del beneficio ai limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il conto, secondo una tradizione ormai collaudata, ricadrà su chi presta servizio in turno, in reperibilità programmata, al rischio e al disagio, e ricadrà in misura tanto più pesante quanto più l'orario si discosta dall'articolazione ordinaria, colpendo dunque proprio le articolazioni che assicurano la continuità dei servizi nelle ore e nei giorni in cui gli uffici sarebbero altrimenti chiusi.

Il punto che rende la questione non negoziabile nei princìpi è che le ferie non sono una facoltà, ma un diritto irrinunciabile, del quale la legge impone la fruizione. Ne consegue che una retribuzione ridotta nel periodo feriale non incide su una scelta del lavoratore, bensì su un obbligo che egli è tenuto ad osservare: si traduce, cioè, in una perdita economica subita per aver esercitato un diritto al quale non è consentito rinunciare. È esattamente ciò che la Corte di giustizia dell'Unione europea esclude sin dalla sentenza Williams del 15 settembre 2011, affermando che nel periodo feriale spettano tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'esecuzione delle mansioni contrattualmente previste.

Non sfugge, del resto, che il medesimo decreto rimuova il divieto di corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute: un passo dovuto, e non un atto di generosità, dopo che la Corte di giustizia, con la sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, ha ritenuto quel divieto contrario al diritto dell'Unione ove il mancato godimento non dipenda da una libera scelta del lavoratore posto in condizione di fruirne. Si prende atto di una pronuncia che non lasciava alternative e, nello stesso provvedimento, si comprime per altra via ciò che nel frattempo i giudici avevano riconosciuto. Che la somma di quei diritti, moltiplicata per l'intero pubblico impiego, dia una cifra rilevante non dimostra che la pretesa fosse eccessiva: misura semmai per quanto tempo non sia stata soddisfatta.

Su chi debba sostenere il peso quando i conti non tornano, peraltro, l'esperienza ci ha già istruiti. Quando, nel 2015, la Corte costituzionale dichiarò illegittima la protrazione del blocco della contrattazione collettiva per il personale contrattualizzato, ne limitò espressamente gli effetti al futuro, senza alcun ristoro delle annualità trascorse. Il torto riconosciuto e nessun euro. Non è una circostanza isolata, ma la manifestazione ricorrente di una asimmetria strutturale, poiché il personale in regime di diritto pubblico dispone di un meccanismo di adeguamento retributivo che opera di diritto e che nessun ritardo negoziale può differire, mentre il personale contrattualizzato dipende dai tempi dei rinnovi, che negli anni sono stati tutt'altro che rapidi. Con il rinnovo contrattuale del comparto ormai prossimo alla sottoscrizione, non abbiamo intenzione di assistere in silenzio alla replica di quella sequenza.

Il provvedimento contiene per contro, e in misura sostanziale, disposizioni che restituiscono alla contrattazione collettiva un ruolo progressivamente eroso, dando seguito agli impegni assunti in sede di accordo sulle famiglie professionali, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie e dal Ministro della giustizia. Non entriamo in questa sede nel merito delle singole previsioni, che continueremo a discutere nelle sedi proprie e con tutte le professionalità interessate, e ci limitiamo a registrare il metodo, che è quello corretto: quando la legge definisce direttamente le mansioni e l'impiego del personale, sottrae alle parti negoziali una materia che la stessa legge riserva loro, produce rigidità che nessuna amministrazione riesce poi a governare e finisce per scaricare sui singoli uffici il compito di ricomporre ciò che a monte è stato reso incoerente. Chiediamo pertanto che il medesimo criterio venga applicato con eguale coerenza in tutte le amministrazioni del comparto e vigileremo affinché quelle norme giungano al termine della conversione senza ritocchi peggiorativi. Vigileremo con altrettanta attenzione sulla fase applicativa, perché il carattere residuale che la norma attribuisce a determinate attività non si traduca, negli uffici, in assegnazioni programmate e stabili: una previsione di chiusura non può diventare la regola organizzativa ordinaria, e su questo continueremo a intervenire caso per caso, come abbiamo fatto sinora.

Sul lavoro a termine chiediamo una correzione, che non presenta particolari difficoltà tecniche. La proroga trimestrale dei contratti in scadenza è misura necessaria, ma resta incoerente finché esclude chi ha superato i trentasei mesi di servizio, vale a dire un numero contenuto di unità che hanno lavorato più a lungo, che conoscono procedure e prassi e che le amministrazioni non possono permettersi di perdere proprio nel momento in cui si chiede loro di smaltire arretrati e di reggere carichi crescenti. Merita segnalare che nel medesimo decreto trentasei mesi di servizio costituiscono, altrove, il requisito che apre a procedure riservate e ad assunzioni a tempo indeterminato, mentre qui diventano la ragione per restare esclusi da novanta giorni di proroga: la stessa anzianità, nella stessa legge, con esiti opposti a seconda dell'amministrazione presso cui si presta servizio. Ne chiediamo la soppressione, insieme all'apertura di un percorso di stabilizzazione, perché una proroga di novanta giorni non costituisce una prospettiva professionale e non consente ad alcuna amministrazione di programmare alcunché.

Salutiamo con soddisfazione il riconoscimento di risorse destinate a forme di assistenza sanitaria integrativa in favore del personale di alcune amministrazioni dello Stato, con riparto rimesso alla contrattazione integrativa nazionale. Non possiamo però tacere il metodo con cui vi si è giunti, poiché la copertura è tratta dagli accantonamenti del fondo speciale riferiti alle singole amministrazioni interessate, e nel provvedimento non compare alcun criterio diverso dalla disponibilità di quelle risorse. Ne deriva che una tutela di questa natura viene riconosciuta per legge ad alcune amministrazioni e non è garantita all'intero comparto, benché il rapporto di lavoro sia il medesimo per tutti e le esigenze di tutela della salute non mutino a seconda dell'amministrazione presso la quale si presta servizio. Chiediamo pertanto che l'assistenza sanitaria integrativa sia riconosciuta a tutto il personale del comparto, mediante uno stanziamento strutturale e un quadro di regole comuni definito nella sede negoziale.

Valutiamo positivamente, infine, la proroga, per le amministrazioni interessate, delle procedure di inquadramento nei ruoli del personale in posizione di comando, che consente di definire situazioni protratte anche per anni, con dipendenti che prestano stabilmente servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, e di cui chiediamo la stabilizzazione a regime.

Confintesa FP porterà queste posizioni nella sede parlamentare di conversione con proposte emendative puntuali e presidierà l'applicazione delle norme in sede di contrattazione integrativa nazionale, diffondendo la scheda di lettura completa non appena il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Segretario Generale
Claudia Ratti

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