Legge 104 e caregiver nel pubblico impiego: Confintesa FP interviene dopo l’apertura della Cassazione

A febbraio e marzo 2026 la Federazione aveva trasmesso atti formali al Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, al Ministro Locatelli e al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il 14 aprile la Cassazione ha aperto al riesame della stessa questione

Quello che avevamo già denunciato

Da mesi Confintesa FP raccoglie segnalazioni di dipendenti pubblici ai quali viene negato il trasferimento nella sede più vicina al familiare con disabilità grave — un diritto garantito dall’art. 33, comma 5, della Legge 104/1992. La risposta delle amministrazioni è quasi sempre la stessa: il posto c’è, ma non è “disponibile”. Oppure: silenzio.

Il 19 febbraio 2026 la Federazione ha formalizzato il problema in tre sedi istituzionali: segnalazione Prot. 22/2026 al Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, lettera Prot. 23/2026 al Ministro per le Disabilità On. Locatelli e al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il 27 marzo 2026, con nota Prot. 48/2026, il quadro è stato ulteriormente integrato con nuovi casi e nuove evidenze. Quegli atti sono ancora senza risposta.

In tutti questi documenti Confintesa FP denunciava una prassi precisa: le amministrazioni usano formule generiche per bloccare richieste legittime, senza mai verificare concretamente se il posto richiesto sia davvero occupato o meno. E quando non negano, tacciono.

Poi è arrivata la Cassazione

Il 4 marzo 2026 — dopo che Confintesa FP aveva già depositato i propri atti — la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è riunita in camera di consiglio su un caso analogo. Non ha ancora deciso: con ordinanza interlocutoria pubblicata il 14 aprile 2026 (R.G.N. 16936/2023), ha stabilito che la questione è abbastanza importante da richiedere un’udienza aperta, con le parti e il Pubblico Ministero, prima di pronunciarsi.

Quello che la Cassazione ha messo in discussione è esattamente ciò che Confintesa FP aveva già contestato nelle sedi istituzionali: la regola secondo cui non basta che il posto sia libero — serve che l’amministrazione decida di coprirlo. La Corte ha rilevato che una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (11 settembre 2025, causa C-38/24) potrebbe cambiare questa logica: se venisse recepita, sarebbe l’amministrazione a dover dimostrare che il trasferimento è impossibile, non il lavoratore a dover dimostrare che il posto è disponibile. Ma la decisione finale non c’è ancora.

Cosa facciamo adesso

Continuiamo a raccogliere segnalazioni attraverso l’Osservatorio sui Diritti Negati nelle Funzioni Centrali. Ogni caso documentato rafforza il fascicolo già trasmesso alle autorità istituzionali e la nostra posizione nelle sedi competenti, comprese quelle internazionali. Attendiamo la risposta del Garante e seguiremo l’evoluzione del giudizio davanti alla Cassazione.

“Avevamo già portato questa questione al Garante, al Ministro e al Dipartimento della Funzione Pubblica, con atti formali, prima ancora che la Cassazione la portasse in udienza. Non è ancora una sentenza, ma è un segnale chiaro: la prassi di usare il silenzio e le formule generiche per negare un diritto non regge. E noi non smettiamo di dirlo.” Avv. Claudia Ratti, Segretaria Generale Confintesa FP

 

RIFERIMENTI

  • Cass. Sez. Lav., ord. interlocutoria R.G.N. 16936/2023, pubbl. 14/04/2026
  • Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2025, causa C-38/24
  • Cass. n. 22885/2021 (orientamento oggetto di possibile riesame)
  • Confintesa FP, Prot. 22/2026 del 19/02/2026 – Garante Nazionale Disabilità
  • Confintesa FP, Prot. 23/2026 del 19/02/2026 – Ministro Locatelli e DFP/PCM
  • Confintesa FP, Prot. 48/2026 del 27/03/2026 – nota integrativa al Garante
  • Art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 – Decisione ONU CRPD/C/27/D/51/2018

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