RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI

Sicuri di sapere?

Responsabilità, Colpa e Risarcimento sono le tre parole da considerare.

Esistono, per quanto di nostro interesse, tre tipi di responsabilità del dipendente pubblico:

  1. Amministrativa e contabile: se arreca un danno erariale ovvero delle perdite patrimoniali dirette derivanti da attività amministrativo-contabile alla P.A
  2. Penale: se delinque
  3. Disciplinare: se vìola obblighi previsti dal CCNL, da legge o dal codice di comportamento di cui alla Legge n.190/2012

Esistono poi due gradazioni di colpa: ordinaria (cosiddetta colpa lieve) e grave, ma occorre considerare che, in assenza di una precisa definizione nel nostro ordinamento, per determinare la gravità si valuta il comportamento concreto dell’esecutore.

Diciamo subito che la colpa lieve esonera da responsabilità, quella grave no.

Si parla di colpa grave quando il dipendente pubblico si rende protagonista di un errore molto grossolano e madornale e risulta un evidente scostamento tra il comportamento adottato e quello suggerito o quando si ravvisa una sprezzante trascuratezza dei propri doveri oppure quando l’evento dannoso era chiaramente prevedibile.

Il comportamento è colposo in presenza di uno dei seguenti elementi:

  • imprudenza (trasgressione delle norme dettate dalla ragione, con avventatezza ed esposizione di sé stessi o altri a pericolo, senza valutazione delle possibili conseguenze);
  • negligenza (omissione del compimento di una azione doverosa o dell’adozione del necessario impegno, attenzione o interessamento nel compimento dei propri doveri);
  • imperizia (mancanza di abilità e della necessaria esperienza, soprattutto nell’esercizio di una professione).

Quali sono le conseguenze che può avere per il dipendente pubblico?

Se l’Amministrazione ritiene che un comportamento (anche semplicemente omissivo) abbia causato un danno erariale (quindi di danno al patrimonio economico), la Corte dei conti può aprire un procedimento di responsabilità amministrativa e contabile volto ad accertare la sussistenza o meno della colpa grave, in caso di condanna il dipendente è personalmente responsabile del pregiudizio economico causato.

POLIZZA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE

CONFINTESA è voluta intervenire ponendosi come obiettivo quello di fornire ai propri iscritti la copertura assicurativa accollandosi l’onere di una polizza per i propri associati per:

  • la responsabilità civile e professionale, per perdite patrimoniali cagionate a terzi;
  • la responsabilità amministrativa ed amministrativa–contabile, per i danni erariali che l’assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di Appartenenza e/o all’erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell’attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari;
  • le perdite patrimoniali ed i danni erariali, conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
  • per risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, alla Pubblica Amministrazione a seguito di propri errori commessi con colpa grave accertata in via giudiziale.

Non sono, invece, coperti da assicurazione (ad esempio) le perdite patrimoniali per:

  • fatti dolosi commessi dall’assicurato;
  • smarrimento, deterioramento, distruzione, furto, rapina o incendio di denaro, preziosi o titoli al portatore;
  • danni materiali;
  • attività svolta dal dipendente o amministratore quale componente di organi di amministrazione o di controllo di altri enti della P.A. e/o enti privati;
  • responsabilità dell’assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio;
  • attività professionali prestate dal dipendente tecnico in proprio;
  • ….

POLIZZA PER LA TUTELA LEGALE

CONFINTESA non si è fermata qui ed ha previsto anche, per i propri iscritti, la polizza per la tutela legale che comprende anche gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi, ad esempio le spese…

  • per l’intervento di un Legale incaricato della gestione sinistro/caso assicurativo;
  • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con la Società;
  • di giustizia;
  • processuali nel processo penale ex art. 535 c.p.p.;
  • per la registrazione degli atti giudiziari (la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia (in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga);
  • per contributo unificato per le spese degli atti giudiziari se non ripetuto dalla controparte;
  • per il legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’assicurato o di transazione autorizzata dalla società;
  • per indagini per la ricerca di prove a difesa;
  • attinenti all’esecuzione forzata;
  • di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

È garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.

Attenzione: per tutela legale non si intende qualsiasi azione ma solo la tutela legale attinente all’attività lavorativa e, in particolare:

  1. Difesa per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.

Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei confronti dell’assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno. Nei casi di archiviazione in istruttoria le garanzie sono operanti con franchigia pari ad € 2.500,00.

Qualora l’Assicurato abbia ottenuto l’applicazione dell’istituto del “rito abbreviato” la garanzia sarà operante con un sotto limite di € 3.000,00 senza l’applicazione di alcuna franchigia.

  1. Difesa penale.

Sono garantite le spese per la difesa nei procedimenti penali per:

  • delitti colposi e contravvenzioni, ivi comprese le ipotesi di remissione di querela, patteggiamento, amnistia, indulto e prescrizione per decorrenza dei termini.
  • delitti dolosi ascritti all’assicurato purché l’Assicurato venga assolto con sentenza definitiva, derubricazione a reato colposo, sia intervenuta archiviazione per infondatezza o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

È escluso il cd ‘’patteggiamento’’.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 2.500,00 per Sinistro/Caso Assicurativo.

LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un unico legale che deve essere iscritto presso:

  • il foro ove ha sede l’ufficio giudiziario competente per la controversia/procedimento oppure
  • il foro del luogo di residenza dell’assicurato l’assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

L’assicurato è tenuto a conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

RISCHI ESCLUSI

A titolo solo esemplificativo la copertura non è prestata:

  • per responsabilità assunte dall’ Assicurato al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento dei propri incarichi e mansioni presso l’Ente di appartenenza;
  • in materia di successioni e donazioni;
  • in materia di diritto amministrativo, fiscale e/o tributario salvo diano luogo ad un procedimento per l’accertamento di eventuale Responsabilità Amministrativa Contabile;
  • per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; fatti conseguenti a calamità naturale;
  • in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale;
  • per fatti dolosi delle persone assicurate;
  • per procedimenti avviati prima della data di prima adesione previsto in Polizza;
  • per adesione alla class action;
  • per sinistri/casi assicurativi relativi a fattispecie ed eventi avvenuti prima della data di retroattività indicata nella scheda e per errori o presunti errori professionali di cui l’Assicurato abbia avuto notizia/notifica certa prima della prima adesione alla polizza;
  • per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, per spese collegate all’esecuzione di pene detentive ed alla custodia di cose, per spese per risolvere una controversia senza che la società abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte e per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile del terzo quando l’assicurato viene perseguito in sede penale;
  • per spese per procedimenti penali promossi dall’Assicurato e per la remissione della querela;
  • per i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato che stabiliscono compensi professionali.

COME FARE?

Prima di conferire l’incarico ad un legale, l’Assicurato deve informare la compagnia assicuratrice AIG Europe (anche tramite il Broker Lead Broker & Consulting Srl – Viale Giulio Cesare N° 6 – 00192 – Roma Tel. 06-3200453 Pec leadbroker@pec.it) che provvederà, in tempi congrui a comunicare il benestare dall’Assicuratore.

In caso contrario, e salvo che venga comprovata l’effettiva necessità e l’indifferibile urgenza del conferimento dell’incarico, restano a suo carico gli oneri relativi.

Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l’Assicurato deve inviare Denuncia di Sinistro, anche a mezzo telefax, entro 30 (trenta) giorni da quando è venuto a conoscenza di una “Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze”, l’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (Art. 1915 del Codice civile).

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Marielva

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