LUCE SULLA RIA

L’11 gennaio 2024 la Corte costituzionale con sentenza n. 4/2024, dunque dopo 24 anni, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 51 L. 388/2000 con effetti sui contratti di lavoratori del Comparto Ministeri ed EPNE di oltre 30 anni fa.

A distanza di due mesi dalla sentenza della Corte costituzionale, ecco cosa è successo:

  • Abbiamo ricevuto diverse migliaia di richieste di interruzione dei termini di prescrizione di colleghi (iscritti e non) e le abbiamo trasmesse alle rispettive Amministrazioni.
  • Si è placata (speriamo) l’ansia di tutti coloro che scrivevano e telefonavano per chiedere informazioni per il riconoscimento della RIA, ed anche di molti colleghi che avevano già ottenuto le maggiorazioni RIA e, quindi, non possono chiedere altro.
  • Ascoltiamo ancora il silenzio di tante Amministrazioni alle migliaia di istanze di riconoscimento della RIA che stanno pervenendo da dipendenti sia in servizio che in quiescenza.
  • Abbiamo acquisito i pareri legali.

ORA SIAMO IN GRADO DI DARE ULTERIORI INFORMAZIONI

È importante notare che la sentenza si applica specificamente ai colleghi che:

  • NON hanno mai depositato alcun ricorso per ottenere il riconoscimento della RIA concluso con una sentenza di rigetto passata in giudicato, poiché il giudizio non può essere riaperto.
  • Hanno promosso un giudizio che è stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale, ovvero un numero limitato di colleghi dei Ministeri dell’Interno e della Difesa per i quali il Consiglio di Stato aveva rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

Rimane da chiarire la questione della prescrizione e delle modalità per interromperla attraverso le lettere di interruzione dei termini e di messa in mora.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (da ultimo con la sentenza n.36197/2023), la richiesta della RIA sarebbe possibile solo per coloro che, avendo i requisiti, sono in servizio o sono in pensione da meno di 5 anni.

Coloro che sono in pensione da oltre 5 anni dovrebbero aver interrotto la prescrizione ogni 5 anni ed essere in grado di documentare adeguatamente tale interruzione, in assenza è inutile mandare anche la lettera interruttiva della prescrizione.

Vi informiamo che stiamo valutando attentamente le possibili azioni ulteriori a tutela dei nostri iscritti, inclusa l’analisi del rischio di soccombenza. Assicuriamo che ogni decisione sarà comunicata, condivisa e presa nell’interesse dei lavoratori.

In seguito alle diverse migliaia di adesioni ricevute e per garantire sempre il miglior servizio ai nostri iscritti, vi comunichiamo una parziale modifica delle indicazioni operative:

  • Continueremo ad accettare via pec tutte le richieste ricevute fino al 20 marzo ’24, sia da iscritti che non iscritti a Confintesa FP.
  • A partire dal 21 marzo ’24, Confintesa FP invierà le lettere di interruzione dei termini esclusivamente per conto dei propri iscritti che sono ancora in servizio o in quiescenza da non più di 5 anni e che non hanno mai promosso un giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Che potranno inviarci le lettere di interruzione dei termini sottoscritte all’indirizzo e-mail ria2024@confintesafp.it allegando una copia del documento di riconoscimento.

Ricordiamo che è possibile anche trasmettere in autonomia (con pec o con raccomandata) le lettere alla propria amministrazione.

Si precisa, infine, che non saranno trattate richieste del personale militare e delle forze dell’ordine.

https://www.confintesafp.it/wp-content/uploads/2024/03/FLASH-6-RIA.pdf

https://www.confintesafp.it/wp-content/uploads/2024/01/modello-diffida-RIA-2024.pdf

 

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Claudia Ratti

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