VISITE FISCALI DA ARMONIZZARE

Era il 2018 e Confintesa FP denunciava la caccia alle streghe contro i dipendenti pubblici rimarcando che a fronte dell’atteso regolamento che armonizzasse la disciplina tra il settore privato e quello pubblico veniva pubblicato il decreto 206/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica di Palazzo Chigi che, ancora una volta, rimarcava le differenze tra le diverse categorie di malati.

Infatti, i lavoratori, quando si ammalano, subiscono un trattamento differente in base al proprio datore di lavoro: se si è lavoratori privati la fascia di reperibilità è di sole 4 ore giornaliere, se invece si è lavoratori pubblici la “finestra” è confermata di 7 ore ovvero tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno (anche non lavorativi e festivi).

Un’anomalia, per usare un blando eufemismo, che il TAR Lazio ha evidenziato nell’esemplare Sentenza nella quale rileva che: “La mancata armonizzazione ha (…) determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (…) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32”.

Il TAR ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa; dunque, ci si attende un nuovo provvedimento che sani la situazione, nel frattempo (è bene chiarire) le fasce orarie sono ancora quelle previste dal Decreto Madia.

Vogliamo però rilevare che le differenze con il lavoratore privato non si limitano alle fasce di reperibilità, vogliamo ricordare che il lavoratore pubblico, a differenza del lavoratore privato, non può ottenere l’anticipo del TFR?

Vogliamo ricordare che la IV area delle Elevate Professionalità è ancora solo sulla carta (o meglio, solo scritto nel CCNL) invece l’area quadri è da sempre una realtà?

Il cammino è ancora lungo però l’importante è che il percorso sia tracciato.

FLASH N 6 DEL 6/11/2023

Sentenza TAR LAZIO

 

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Claudia Ratti

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