Liquidazioni pubbliche tra Costituzione e bilancio: lo sconto di tre mesi dell'INPS non basta a sanare il "bancomat" dello Stato
Tre mesi in meno non risolvono il problema delle liquidazioni pagate in ritardo e a rate. Confintesa FP chiede un calendario certo per superare le dilazioni, aggiornare le soglie e riconoscere la rivalutazione delle somme trattenute
Il dipendente pubblico che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio riceve la liquidazione, che è retribuzione differita e quindi denaro già maturato con il lavoro, decorsi dodici mesi dalla cessazione ed entro i tre mesi successivi; se l'importo supera i 50.000 euro, la parte eccedente è corrisposta in rate annuali, sicché chi ha maturato più di 100.000 euro riceve l'ultima quota circa tre anni dopo il collocamento a riposo, mentre in caso di dimissioni l'attesa iniziale è di ventiquattro mesi. Nel settore privato il TFR è esigibile dal momento in cui il rapporto cessa, i contratti collettivi ne prevedono di norma il pagamento entro trenta o quarantacinque giorni e il ritardo comporta interessi e rivalutazione monetaria, mentre al dipendente pubblico, superati i termini, spettano i soli interessi al tasso legale, senza rivalutazione delle somme trattenute.
La legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di bilancio approvata lo scorso dicembre, ha ridotto da dodici a nove mesi il primo termine, ma soltanto per chi matura i requisiti per la pensione dal 1° gennaio 2027, lasciando invariate la rateizzazione e le attese previste per le altre cause di cessazione.
L'INPS, con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, ha riepilogato la disciplina presentando la modifica come seguito alle sentenze della Corte costituzionale del 2019 e del 2023, che secondo l'Istituto avrebbero confermato la legittimità del sistema. La circolare non richiama però l'ordinanza n. 25 del 2026, depositata tre settimane prima, nella quale la Corte ricorda di aver già accertato nel 2023 il contrasto delle dilazioni con l'articolo 36 della Costituzione, poiché la giusta retribuzione, anche differita, comprende la tempestività del pagamento oltre che la sua misura, e osserva che gli interventi recenti hanno ridotto i tempi solo in misura esigua e senza indicare passi ulteriori, definendo il ripristino della legittimità costituzionale ormai «improcrastinabile».
La Corte non ha dichiarato l'illegittimità della norma perché l'annullamento renderebbe immediatamente esigibili tutti i trattamenti, compresi quelli già maturati e in corso di erogazione, con un impatto rilevante sul fabbisogno di cassa dello Stato, che l'INPS ha quantificato nel giudizio, per il solo 2025, in 4,2 miliardi per la rimozione del differimento, 11,6 per quella della rateizzazione e 15,6 per entrambe. Colpisce la premura, tenera e quasi commovente, con cui le istituzioni tutelano i conti pubblici: la Costituzione è sacra, ma la cassa dello Stato evidentemente lo è di più, e il principio della giusta retribuzione finisce per trasformarsi in un comodo bancomat a tasso zero, cui attingere ogni volta che serve.
Non è la prima volta che le esigenze di bilancio prevalgono sui diritti dei dipendenti pubblici: la rateizzazione della liquidazione e il blocco dei contratti hanno origine nella stessa manovra del 2010, e nel 2015 la Corte, con la sentenza n. 178, dichiarò illegittimo il blocco della contrattazione facendone decorrere gli effetti soltanto dal giorno successivo alla pubblicazione, senza incidere sugli effetti economici degli anni già trascorsi: un capolavoro di giustizia a scoppio ritardato, in cui il diritto viene solennemente riconosciuto in teoria e sterilizzato nella pratica per non disturbare il manovratore. Anche oggi, dopo sette anni di moniti, il diritto è riconosciuto ma il suo pieno esercizio è rinviato ancora una volta, e il costo dell'attesa continua a gravare, come sempre, sulle spalle dei soliti noti.
La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027, e la prossima legge di bilancio, che il Governo presenterà nelle prossime settimane e che il Parlamento dovrà approvare entro la fine dell'anno, sarà la prima occasione per dare seguito alle indicazioni della Corte. Le soluzioni sono già state individuate: nel 2024 due proposte di legge prevedevano la riduzione dei termini e l'aggiornamento delle soglie delle rate, e non hanno avuto seguito per il parere della Ragioneria generale dello Stato sulla mancanza di copertura.
Di fronte a questo stallo, Confintesa FP indica una strada concreta e di elementare buon senso: una riforma scandita da un calendario pluriennale fissato per legge, che parta dalle liquidazioni di importo più contenuto per estendersi gradualmente a tutte le altre, aggiorni finalmente le soglie delle rate, immobili dalla fine del 2013, e riconosca da subito la rivalutazione monetaria delle somme trattenute.
Solo così i tempi che lo Stato si concede per pagare smetteranno di tradursi in una perdita di valore sistematica per chi ha lavorato una vita e attende, legittimamente, ciò che gli spetta.
Per chi va in pensione tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.
Il termine di dodici o di nove mesi dipende dalla data in cui si maturano i requisiti per la pensione e non da quella di cessazione dal servizio: chi li matura entro il 31 dicembre 2026 attende dodici mesi, chi li matura dal 1° gennaio 2027 ne attende nove, e in entrambi i casi il pagamento avviene entro i tre mesi successivi.

Post Precedente