Infortuni sul lavoro: l’ipoteca giudiziale è esente da imposte nei procedimenti di regresso
L’iscrizione di un’ipoteca giudiziale nell’ambito di procedimenti di regresso legati a infortuni o malattie professionali non è soggetta a imposta. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 162 ha ribadito l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 10 della legge n. 533/1973, estendendola anche ai casi in cui l’azione di regresso venga promossa in sede penale e non solo davanti al giudice civile del lavoro.
Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria verteva proprio sulla corretta interpretazione del regime fiscale applicabile all’ipoteca giudiziale nei procedimenti di regresso attivati dall’INAIL nei confronti dei datori di lavoro ritenuti responsabili per violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In tali casi, infatti, l’Istituto ha l’obbligo di agire per recuperare le somme versate ai lavoratori infortunati o ammalati.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia, l’azione di regresso conserva una natura previdenziale, anche quando è fondata su un illecito civile o penale. Non si tratta quindi di una tradizionale domanda risarcitoria, ma di un’azione volta al recupero di un credito derivante dall’erogazione di prestazioni obbligatorie da parte dell’ente previdenziale.
Questa impostazione – che trova riscontro in un consolidato orientamento giurisprudenziale – implica che l’esenzione dalle imposte debba valere indipendentemente dal tipo di giudizio in cui l’azione viene esercitata. Anche quando l’INAIL si costituisce parte civile nel processo penale, infatti, si resta nell’ambito delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, per le quali la legge garantisce una piena esenzione da imposte, tasse e diritti.
L’Agenzia richiama inoltre una circolare del 2002 in cui si riconosceva che l’ipoteca giudiziale – funzionale all’esecuzione forzata – deve essere trattata al pari del pignoramento immobiliare, già esente da imposte in tale contesto. Negare ora tale esenzione in sede penale, dopo averla ammessa in ambito civile, sarebbe secondo l’Amministrazione in contrasto con il principio di coerenza e con la funzione pubblica di tutela del lavoratore, che l’azione di regresso persegue nell’interesse generale.