COSTITUZIONE DEI COMITATI MOBBING E PARI OPPORTUNITA’

Una fatica inutile prevederli nei contratti integrativi e ancor più averli già costituiti!

Continuando i nostri approfondimenti sulla legge 183/10, il famoso “Collegato Lavoro”, stavolta approfondiamo quanto previsto dall’art. 21 in materia di pari opportunità e mobbing.

E’ infatti prevista l’istituzione di un “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che dovrà garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare fenomeni di ‘mobbing’.

I tempi di costituzione per legge sono 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (24 novembre 2010).

Tale organo sostituirà, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, previsti in tutti i contratti integrativi già siglati e, in alcuni casi, già costituiti, dei quali assume tutte le funzioni previste.

L’Organismo mantiene la composizione paritetica dei precedenti ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione.

Il Comitato ha compiti:

  • propositivi è, quindi, competente a proporre agli enti le misure antidiscriminatorie e di garanzia della parità considerate opportune;
  • consultivi le amministrazioni hanno l’0nere di consultare il comitato per verificare l’impatto che gli atti organizzativi e datoriali possono avere sulle pari opportunità;
  • di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.

Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia saranno disciplinate da linee guida contenute in una direttiva che dovrà essere emanata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e quello per le Pari Opportunità.

Poiché la mancata costituzione del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi, si consigliano tutti i Dirigenti sindacali accreditati alla Contrattazione nazionale di Ministero o di Ente di procedere ad una richiesta di apertura di tavolo negoziale per poter definire le modalità di composizione di questo Comitato, sia nazionale che territoriale, nonché definire la decadenza di quelli già previsti o costituiti prima che qualsiasi atto unilaterale sia compiuto direttamente dai dirigenti responsabili.

Paola Saraceni                                            Francesco Prudenzano

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Redazione
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