Polizze gratuite
Anche quest’anno CONFINTESA FP ha rinnovato le polizze assicurative gratuite per tutti gli iscritti
POLIZZA RESPONSABILITÀ’ CIVILE PATRIMONIALE
gratuita per tutti gli iscritti EPNE e per gli iscritti della terza Area dei Ministeri ed Agenzie fiscali
La copertura è automatica dalla prima trattenuta e non è necessario fare nessuna richiesta ulteriore alla compilazione del modello di iscrizione a Confintesa FP.
Per una migliore comprensione riportiamo la scheda riassuntiva: CONFINTESA FP RC Patrimoniale scheda riassuntiva
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Stralcio della polizza…
Art.15.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, svolte anche in posizione di distacco o utilizzazione temporanei presso Enti o Amministrazioni diversi da quelli di Appartenenza, incluse quelle svolte dall’Assicurato nell’ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d’intesa e contratti stipulati dalla contraente, per le quali l’Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane. L’assicurazione s’intende inoltre operante per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento ricoperta dall’Assicurato ai sensi della Legge n. 241 e del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.i.i.
Sono altresì comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, anche per l’eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.
La garanzia comprende inoltre, l’azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l’Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere. La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale. Sono comunque esclusi dalla
garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’Assicurato.
Art.15.3 MASSIMALI ASSICURATI – LIMITE DI RISARCIMENTO
Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza sono prestate, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Art.15.4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA RCT
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima dei cinque anni antecedenti la data di effetto della polizza e non siano state ancora presentate all’ Assicurato stesso ed alla Pubblica Amministrazione.
L’assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei dieci anni successivi alla cessazione dell’assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il massimale di Euro 1.000.000,00 per assicurato e per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell’intero periodo di durata della garanzia postuma.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso il Contraente/ Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
ASSICURAZIONE FAMIGLIA
È prevista, gratuitamente, per gli iscritti della prima e seconda Area dei Ministeri ed Agenzie fiscali e, con una piccola integrazione di 25 euro l’anno, anche per tutti gli iscritti dell’ EPNE (in aggiunta alla polizza RC Professionale). Il massimale è di 500.000 € a persona.
La copertura è automatica dalla prima trattenuta e non è necessario fare nessuna richiesta ulteriore alla compilazione del modello di iscrizione a Confintesa FP.
Vedi le condizioni – brochure completa
Art. 5.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE–Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenni, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, l’Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali,interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• danneggiamenti a cose;
• in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell’ambito della vita privata.
È una polizza che garantisce l’iscritto (ed alle persone che compongono il suo nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio) per i danni che i medesimi potrebbero causare a terzi nel quotidiano.
La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell’ espletamento delle mansioni svolte a favore delle persone che compongono il nucleo familiare.
Art.5.4 GARANZIA
La garanzia è operante per i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione dell’abitazione assicurata (abituale e/o saltuaria in normale stato di manutenzione e conservazione), comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti al servizio dei fabbricati, i giardini (fino ad un massimo di 10 piante di alto fusto ed a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione) e gli orti, le aree scoperte non gravate da servitù pubblica, i cortili, le attrezzature per giochi dei bambini, purché tutti di pertinenza dei fabbricati.
La garanzia comprende, nel caso sia assicurata la dimora abituale, la responsabilità civile derivante all’Assicurato ed al suo nucleo familiare dalla conduzione delle abitazioni destinate ad uso seconda casa o di quelle in affitto per la sola villeggiatura.
A titolo esemplificativo sono compresi i danni derivanti da:
1. caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o sui balconi;
2. attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
3. incendio, esplosione o scoppio;
4. consumo di cibi o bevande in casa dell’Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
5. infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
6. caduta all’esterno di oggetti;
7. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
8. pertinenze dell’abitazione;
9. spargimento di acqua e rigurgiti di fogna;
10. uso di apparecchi domestici;
11. conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede ma site nel territorio italiano, per i figli studenti;
12. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali dell’abitazione ammobiliata presa in affitto per la villeggiatura non di sua proprietà, compresi i danni subiti dai locali stessi.
13. la responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici – anche se occasionali -, baby – sitters, colf, badanti, “persone alla pari”, per gli infortuni da essi sofferti. La Società copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell’espletamento delle mansioni svolte per conto dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
14. le interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili a termini presenti della “Garanzia”.
Gli iscritti della Terza Area Ministeri e gli iscritti EPNE possono richiedere la copertura assicurativa alla polizza Famiglia con un contributo minimo di Euro 25.00 annuali. Scaricare il modello e seguire le indicazioni.
Modulo per integrazione Polizza assicurativa editabile 2023Download
Pagina aggiornata il 30/01/2023