CAMBIANO I PERMESSI PER ASSISTENZA A FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE (L. 104/92)

Il 24 novembre scorso è entrata in vigore la legge 183/10 (il  noto “Collegato Lavoro”) che, tra l’altro, riforma la legge 104/1992 e, in particolare, l’art. 33 che attribuisce permessi retribuiti ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave.

Tali modifiche valgono sia per le pubbliche amministrazioni che per i privati.

 In particolare, il comma 3 dell’art 33, modificato, prevede che il permesso retribuito di tre giorni per l’assistenza è concesso:

  • al coniuge, parente o affine entro il secondo grado (in precedenza era sino al terzo grado);
  • ai parenti entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Inoltre:

  • Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
  • E’ stato aggiunto all’art 33 il comma 7 bis, il quale prevede la decadenza dal diritto al permesso retribuito qualora ”il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”.

 Infine sono previsti una serie di obblighi gravanti sulle P.A., individuati dall’art 1 del d.lgs 165/2001, che devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica:

  • i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, L.104/92,  ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
  • il nominativo della persona con handicap assistita, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito;
  • l rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
  • per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio;
  • il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.

 Tutto ciò sarà propedeutico alla creazione di una banca dati informatica, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

 Infine l’INPS ha pubblicato una circolare sulle modifiche intervenute alla legge 104/92 il cui link riportiamo sotto

Circolare numero 155 del 03-12-2010

Paola SARACENI                                               Francesco PRUDENZANO

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Redazione
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