Ufficio Consulenze Pensionistiche Regione Sicilia

telefonoxsitoCircolare INPS 65/2013

 L’Inps, tramite una recente circolare , ha pubblicato i nuovi requisiti pensionistici, dovuti all’incremento della speranza di vita, validi , nel triennio 2016-2018, per i trattamenti di vecchiaia e anticipati.

Il provvedimento rende operativo quanto indicato dal Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia: a partire dal 01/01/ 2016, e sino al 31/12/2018, i requisiti d’età per accedere alla pensione di vecchiaia, nonché i requisiti contributivi per fruire la pensione anticipata, saranno aumentati di 4 mesi rispetto a quelli attualmente vigenti; inoltre, subiranno un incremento, pari a 0,3 unità, persino le “vecchie quote” (le quali sostituiscono la somma di età anagrafica ed anni di contribuzione), valide solo per categorie residuali di soggetti (addetti a lavori usuranti, salvaguardati, ecc.).

Sino al 31/12 /2015, i requisiti d’età utili per il raggiungimento della pensione di vecchiaia sono:

– Dipendenti privati: 66 anni + 3 mesi (uomini)   63 anni +9 mesi (donne)

– Dipendenti pubblici: 66 anni + 3 mesi (uomini e donne)

– Lavoratori autonomi: 66 anni + 3 mesi (uomini) 64 anni +9 mesi (donne)

Il parametro di contribuzione è pari a 20 anni. Per di più, il trattamento conseguito dovrà essere superiore a 1,5 volte l’assegno sociale.

Per quanto concerne la pensione anticipata, nel 2015 i requisiti di contribuzione sono:

– Lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e privati: 42 anni + 6 mesi (uomini) 41 anni + 6 mesi (donne).

Dal primo anno di applicazione delle disposizioni inerenti l’adeguamento alla speranza di vita, il 2013, la fruizione della pensione è già scivolata in avanti di ben sette mesi: un ulteriore aumento di 4 mesi sarà presente anche nel biennio 2019-2020; dal 2021, gli aumenti saranno biennali, ma di soli 3 mesi a biennio, anziché 4.

Dal 01/01/2016, il parametro anagrafico per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia sarà 66 anni e 7 mesi di età, fermo restante il raggiungimento di 20 anni di anzianità contributiva ; tali requisiti sono applicabili agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché ai soggetti appartenenti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla Gestione Separata Inps.

 Invece, per le lavoratrici, sono presenti condizioni differenti, in rapporto alla gestione di appartenenza:

– per le dipendenti private, iscritte all’Ago ed alle forme sostitutive della medesima, i requisiti d’età saranno pari a 65 anni e 7 mesi nel 2016 e 2017, per poi saltare a 66 anni e 7 mesi nel 2018;

– le dipendenti pubbliche passeranno subito, invece, all’età di 66 anni e 7 mesi, essendo già parificate, dal 2012 al parametro previsto per i dipendenti privati;

– le lavoratrici autonome dovranno avere, nel 2016 e 2017, 66 anni e 1 mese d’età, che passerà, pareggiandosi con gli altri soggetti, a 66 anni e 7 mesi nel 2018.

L’adeguamento di quattro mesi del triennio 2016-2018 dovrà essere utilizzato anche per le condizioni d’accesso alla pensione anticipata, che non presenta requisiti anagrafici: le donne, sia lavoratrici del settore pubblico che del privato, sia dipendenti che autonome, dovranno aver versato almeno 41 anni e 10 mesi, mentre gli uomini dovranno possedere accantonamenti minimi pari a 42 anni e 10 mesi.

Unica eccezione, i lavoratori assoggettati totalmente al sistema contributivo, ovvero coloro il cui primo contributo versato risulti posteriore al primo gennaio 1996:per questi soggetti saranno sufficienti 63 anni e 7 mesi d’età, con, in aggiunta, il possesso di vent’ anni di contribuzione effettiva ed il raggiungimento del parametro dell’ “importo soglia” mensile.

A differenza di questi ultimi, le donne che accederanno al sistema contributivo per opzione (cosiddetta Opzione Donna), subiranno un aumento di 4 mesi per il solo requisito d’età (attualmente 57 anni e 3 mesi), mentre resteranno invariati i 35 anni di contribuzione: ad ogni modo, ancora non vi sono certezze, riguardo ad eventuali proroghe dell’istituto, posteriori al 2015.

Il personale appartenente alle Forze dell’Ordine (Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale , Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), nonostante benefici di condizioni per l’accesso alla pensione differenti, rispetto alla generalità dei soggetti, subirà ugualmente l’aumento di 4 mesi dei requisiti d’età e contributivi (questi ultimi, solo per quanto concerne le rare casistiche di trattamento di quiescenza slegato da parametri anagrafici).

Discorso a parte meritano i cosiddetti “quotisti”, ovvero i soggetti ai quali è ancora possibile applicare il vecchio sistema delle quote( lavoratori che avevano raggiunto i requisiti utili al pensionamento precedentemente al 31/12/2011, salvaguardati, addetti a mansioni usuranti o al lavoro notturno-per questi ultimi, l’ammontare delle quote è, tuttavia, differente):

-se dipendenti, dal 2016 dovranno raggiungere quota 97,6 ,con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni ed un’età minima di 61 anni e 7 mesi e;

– se autonomi, appartenenti ad una delle gestioni Inps, dovranno raggiungere quota 98,6 con un’età anagrafica di almeno 62 anni e 7 mesi fermo restando il parametro di 35 anni di contribuzione.

Ricordiamo, per evitare di confondere i lettori, che le quote non corrispondono alla mera somma di età e contributi, poiché, per la quantificazione, è necessario effettuare un riproporzionamento sulla base di 365 giorni. Esemplificando, un soggetto nato il 20 marzo 1955, al 31 dicembre 2016 avrà 61 anni e 286 giorni: pur avendo, al 31/12, 61 anni e 9 mesi, la quota non ammonterà a 61,9, poiché ci stiamo esprimendo in decimali, mentre i mesi sono 12. I giorni devono pertanto essere proporzionati, con la semplice operazione 286:365= 0,784; la quota sarà, allora, pari a 61,784 anni (61+286/365). Lo stesso procedimento vale anche per l’anzianità assicurativa: se Tizio possiede 35 anni, 10 mesi e 24 giorni, una volta effettuata la semplice operazione 324:365= 0,888, avremo dunque il risultato di 35,888. Sommando i due parametri, otterremo una quota di 97,672, sufficiente per raggiungere il trattamento di quiescenza, perché superiore al requisito minimo di 97,6.

L’Ufficio consulenze pensionistiche, rimane a disposizione degli iscritti, simpatizzanti UGL INTESA F.P. per eventuali chiarimenti, riguardo la normativa sopra trattata.

               Affettuosamente                                 

Il Responsabile

                                                                      Rosario CRISCI

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