ANCHE SE L’ACCORDO E’ NULLO NON E’ DOVUTA LA RESTITUZIONE

La sentenza di cui vogliamo parlare ha diversi spunti interessanti.

 Una recentissima pronuncia giurisprudenziale conferma un orientamento ormai consolidato in esito alla nullità o annullamento di contratti o accordi sindacali che prevedano una corresponsione economica.

07-Calcolo-Retribuzione_EInfatti, il Tribunale di Siena, con decisione n.717/2012 depositata il 13 maggio 2013, ha deciso che i dipendenti pubblici hanno diritto a mantenere il trattamento integrativo stabilito dal contratto decentrato anche se il contratto è nullo.

I lavoratori, afferma il Tribunale, hanno confidato in buona fede della contrattazione stipulata dalle parti sociali e adottato scelte di vita e impegni che devono essere tutelati. Quindi anche la nullità della contrattazione, salvo responsabilità di chi l’ha sottoscritta, non legittima il recupero delle somme erogate ai dipendenti in base ad accordi precedentemente siglati.

In particolare, nel caso di specie, l’Amministrazione ricorrente aveva unilateralmente sospeso l’erogazione del trattamento economico riconosciuto in quanto aveva ritenuto tale contratto nullo per “mancanza di copertura” ai sensi dell’art. 40 comma 3 quinquies del decreto legislativo n.165/01.

In sostanza il Tribunale ha respinto il ricorso di una PA contro i decreti ingiuntivi presentati da alcuni dipendenti per il pagamento del trattamento economico accessorio riconosciuto dalla contrattazione integrativa.

Il Giudice del lavoro ha colto anche l’occasione per ribadire che nel rapporto di pubblico impiego riformato la PA opera come un privato datore di lavoro. Si trova quindi su un piano di parità contrattuale con i dipendenti titolari di diritti, tutelati dall’art. 2907 del Codice civile, non degradabili con atti unilaterali.

Il trattamento integrativo, infatti, nonostante sia erogabile solo “a consuntivo”, in quanto corrispettivo connesso alla prestazione concretamente effettuata e per le attività concretamente svolte, ha natura retributiva e come tale è irriducibile.

Una tale decisione del datore di lavoro sarebbe stata legittima soltanto nel caso in cui lo stesso datore fosse riuscito a dimostrare, sul piano quantitativo e qualitativo, di aver disposto una diminuzione delle prestazioni, tanto da giustificare la decurtazione del trattamento retributivo.

Segretario Generale

Francesco Prudenzano

 

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