INPS: illegittimo il piano dei fabbisogni del personale

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Luigi Di Maio

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
On. Avv. Giulia Bongiorno

Al Presidente del Collegio dei Sindaci
Dott.ssa Paola Chiari

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo
Dott. Arturo Iadecola

Oggetto: determinazione presidenziale n.153 del 30 novembre 2018 avente ad oggetto la definizione del piano dei fabbisogni di personale INPS per il triennio 2018/2020.

Lo scorso 30 novembre, con determinazione presidenziale n.153, il Presidente dell’INPS ha adottato, sulla base di quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del Decreto Legislativo n.165/2001, il Piano dei fabbisogni di personale dell’Istituto per il triennio 2018/2020.
Ad avviso delle scriventi organizzazioni sindacali la suddetta determinazione presenta un duplice profilo di illegittimità che ne impone l’immediato ritiro da parte dell’Organo che l’ha adottata o, in caso di inerzia da parte dello stesso, l’intervento dei soggetti istituzionali deputati a svolgere un’azione di controllo sull’attività dell’Istituto.
In primo luogo, contrariamente a quanto sancito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Funzioni Centrali” 2016/2018, sottoscritto il 13/2/2018, che all’articolo 6, comma 5, prevede che siano oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo paritetico per l’innovazione, tra gli altri argomenti, anche gli andamenti occupazionali delle singole Amministrazioni, andamenti sui quali incide, in modo palese per il suo contenuto, il Piano dei fabbisogni del personale adottato, l’Istituto non ha fornito alcuna informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Sotto tale profilo, al di là delle censure di merito che attengono ai contenuti del provvedimento, alle scelte operate ed alla circostanza che la determinazione non risulta essere condivisa all’interno della Tecnostruttura dell’Ente, l’atto adottato è in contrasto con le norme del CCNL che regolano il sistema delle relazioni sindacali.
Altro aspetto non trascurabile che attiene ai contenuti della determinazione, anch’esso indice di uno scarso rispetto delle norme della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, paradossale in un’Amministrazione che tra i suoi compiti ha anche quello di far rispettare nel settore pubblico e privato la normativa contrattuale di lavoro, è la distribuzione del personale professionista, tra primo e secondo livello differenziato di professionalità, in palese violazione dell’articolo 12 del CCNL del 21/7/2010 che sancisce un’articolazione dei professionisti su due livelli, secondo e primo livello
differenziato di professionalità, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%.
In ragione delle argomentazioni esposte, invitiamo le Autorità indicate in epigrafe, per il delicato ruolo chiamato a svolgere a garanzia della legalità dell’azione amministrativa del nostro Istituto, ad intervenire per rimuovere un’evidente situazione di illegittimità.

Cordiali saluti

UNITARIO CGIL CISL UIL CONFINTESA CONFSAL CIDA_17.12.2018_LETTERA AI MINISTRI DI MAIO e BONGIORNO AL COLLEGIO DEI SINDACI ED AL MAGISTRATO

 

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Claudia Ratti

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