AMMINISTRAZIONI, RASSEGNATEVI! L’art.32 ed il triste destino di un articolo incompreso

Non è la prima volta che la nostra Federazione “denuncia” errate e fantasiose interpretazioni unilaterali da parte delle Amministrazioni quanto alle norme contenute nel CCNL.
Stavolta il protagonista di tali fantasie interpretative è stato l’art. 32 del CCNL 12/02/2018 che, come sappiamo, disciplina la fruizione dei permessi orari retribuiti per particolari ragioni personali e familiari. Nello specifico, la lettera “e” dello stesso precisa che “i permessi orari retribuiti di cui al comma 1…possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore…”.
Talvolta è dura per le Amministrazioni pensare ed accettare che il nuovo contratto collettivo abbia introdotto modifiche migliorative per i dipendenti così che le stesse pur di non contemplare questa possibilità, optano per interpretazioni inesistenti e vessatorie per i lavoratori.
Ebbene, l’Aran in un suo dettagliato parere reso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiariva “…quanto all’interpretazione dell’art. 32, co 2, lettera e), in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa la riduzione del monte ore sarà sempre di 6 ore (durata convenzionale) anche in caso di giornata lavorativa di durata pari a 7 ore e 12” MOTIVAVA poi “…tale previsione vale, da un lato, a giustificare l’assenza “giornaliera” senza che ciò faccia sorgere un credito o un debito orario a carico del dipendente, per la differenza intercorrente tra le 6 ore e l’orario teoricamente dovuto e, dall’altro, a diminuire il monte dei permessi spettanti di una durata standard, pur in presenza di diversi modelli orari che prevedano durate giornaliere inferiori o superiori alle 6 ore”.
Nonostante ciò non tutte le Amministrazioni sono state caute e si sono adeguate al parere espresso dall’Aran che sebbene non vincolante è certamente da usare come via maestra.
Perfino il Ministero della Giustizia si è arreso dinanzi all’evidenza, che sia la volta buona?
Naturalmente, la nostra Federazione resta sempre a disposizione di tutti i colleghi che vorranno trasmettere a info@confintesafp.it, note, circolari ed ordini di servizio con i quali le Amministrazioni hanno fornito o forniscano in autonomia “liberi adattamenti interpretativi” sul CCNL.
Noi approfondiremo, sempre!

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

35 FLASH 2018 N 35 art.32 ccnl

nota ministeriale art 32 CCNL

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7558-funzioni-centrali-permessi-assenze-e-congedi/9084-cfc8.html

 

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Claudia Ratti

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